cosa rischia il titolare di un’attività e le figure collaterali
Apparato sanzionatorio
Molto spesso i titolari delle attività, e quindi i primi responsabili delle stesse, non sono pienamente a conoscenza del ruolo dei VV.F. e delle loro effettive competenze compresi i campi di applicabilità delle stesse: quanto segue non vuole e non può essere un compendio esaustivo della pletora di normative che regolano l’ingegneria antincendio, ma sicuramente rappresenta una prima guida di cui tenere conto.
Nelle attività di prevenzione incendi i VV.F. rivestono le funzioni di:
polizia giudiziaria
Sono quelle Forze dellOrdine che si occupano di materia Penale ed operano alle dirette dipendenze dell’Autorità Giudiziaria.
Secondo il Codice di Procedura Penale, anche di propria iniziativa, prendono notizia dei reati, impediscono che questi portino a conseguenze ulteriori, ricercano gli autori e raccolgono elementi di prova.
Svolge, pertanto, funzioni investigativa, repressiva ed esecutiva.
polizia amministrativa
Questa vigila sul mantenimento della sicurezza urbana, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali … nonché delle ordinanze delle diverse autorità; presta soccorso nel caso di infortuni pubblici o privati. Provvede e corrisponde a tutte le richieste d’intervento di controllo amministrativo nelle diverse attività economiche, anche dietro esplicita richiesta scritta dei cittadini.
L. 1570/1941
… “nell’ esercizio delle proprie funzioni, il personale dei vigili del fuoco riveste la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria” (L. 469/1961; L. 850/1973; L. 930/1980; D. Lgs . 626/94)
Art. 19 D.lgv 139/2006 – D.lgv. 81/2008
… “Il Corpo nazionale (VV.F.) esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.”
procedure in caso di infrazione
Qualora i VV.F. accertino una infrazione in materia di sicurezza antincendio, a norma di quanto disposto dall’ Art. 19 comma 3 DLgs 139/2006, quali, ad esempio:
Condizioni di rischio
se verificano l’esistenza di condizioni di rischio, anche potenziale
Inosservanza normativa
se constatano l’inosservanza della normativa di prevenzione incendi
Inadempimento normativo
se accertano l’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività
a norma di quanto disposto dall’ Art. 19 comma 3 DLgs 139/2006
Il Comando Provinciale VV.F.
Adotta provvedimenti per la messa in sicurezza delle opere
Il Comando comunica l’esito degli accertamenti effettuati, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere, a:
Soggetti interessati, Sindaco, Prefetto e Altre Autorità competenti.
doveri specifici e responsabilità dei VV.F.
a norma dell’Art. 16 comma 2 del D.P.R. 139/2006, in capo ai VV.F. esistono i seguenti obblighi
Obbligo di informativa alle autorità giudiziarie nell’ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci
Obbligo di informativa agli ordini professionali in caso di errate attestazioni
rese dai professionisti abilitati
sanzioni penali
per tutte le attività inserite nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 (vedi qui l’elenco delle attività):
Omessa richiesta di rilascio CPI
Omessa richiesta di rinnovo di CPI
Omessa presentazione della SCIA
arresto sino ad un anno
/ ammenda
da 258 € a 2’582 €
Omessa richiesta di rilascio CPI
Omessa richiesta di rinnovo di CPI
Omessa presentazione della SCIA
arresto sino a tre mesi
/ ammenda
da 103 € a 516 €
Ferme restando le sanzioni penali il Prefetto può disporre la sospensione dell’attività.
Ove sia possibile i VV.F. possono (è una loro facoltà!) concedere
al titolare un termine di 45gg per l’adeguamento alle norme di prevenzioni incendi.
A fronte di quest’ultima possibilità invitiamo a fare una considerazione circa i tempi tecnici necessari ad una eventuale messa a norma di un’attività nella quale ci siano carenze in materia di sicurezza antincendio che richiedano un’intervento complesso da svilupparsi in una prima fase di progettazione (che in questi casi, dalla nostra esperienza, risulta necessario estendere all’intera attività), una successiva fase esecutiva (quindi restano da considerarsi la disponibilità di ditte certificate ad operare d’urgenza, la disponibilità sul mercato di elementi o dispositivi eventualmente necessari etc.) e una fase finale di raccolta documentale da produrre alle autorità, il tutto operando in emergenza con inevitabili aumenti degli importi necessari.